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    Assistenza legale

    Cittadinanza italiana

    Ti accompagno nel percorso verso la cittadinanza italiana per discendenza, matrimonio o residenza e nelle pratiche di riacquisto, con un’assistenza personalizzata dalla valutazione del caso alla presentazione della domanda.

    Assistenza legale per la cittadinanza italiana

    L’avvocato Sara Bocci offre assistenza legale in materia di cittadinanza italiana per discendenza, matrimonio, residenza e riacquisto, dalla valutazione del caso e dalla preparazione della documentazione necessaria fino all’aggiudicazione della cittadinanza.

    La disciplina della cittadinanza italiana è regolata principalmente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91. La normativa è stata recentemente modificata dal D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74.

    L’assistenza legale per la richiesta di cittadinanza è fondamentale alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione. Le pronunce delle Corti superiori, infatti, spesso influiscono e hanno influito sulle interpretazioni di alcune delle principali norme in materia di cittadinanza da parte di molti Tribunali locali, determinando persino l’emanazione di nuove direttive da parte del Ministero dell’Interno rivolte alle Autorità amministrative competenti.

    Documentazione e valutazione preliminare

    Al fine di ottenere un esito positivo e quindi il riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondamentale preparare correttamente tutti i documenti necessari richiesti dalle Autorità italiane: Consolato, Comune o Tribunale, a seconda del procedimento scelto o applicabile alla propria pratica.

    Spesso i documenti datati contengono discrepanze nelle informazioni che potrebbero determinare il rigetto della richiesta. L’avvocato Bocci offre assistenza per la preparazione dei documenti e supporto per la correzione di eventuali discrepanze, al fine di predisporre un set completo di documenti da presentare alle autorità competenti a sostegno della propria richiesta di cittadinanza.

    La verifica dei requisiti applicabili al singolo caso è pertanto fondamentale prima di avviare la procedura.

    Hai i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana? Compila il form con le informazioni richieste e verrai contattato dall’avvocato Bocci per una valutazione preliminare del tuo caso.

    Se sei interessato a ottenere maggiori informazioni circa l’assistenza legale e le procedure da seguire, puoi prenotare una call preliminare gratuita con l’avvocato Bocci al seguente link: ________

    Cittadinanza italiana per discendenza

    La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Detto principio, sancito dalla legge 13 giugno 1912 n. 555, è stato pienamente confermato dalla legge 5 febbraio 1991 n. 92, che per oltre tre decenni ha rappresentato il testo di riferimento in materia.

    Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 36/2025, convertito con modifiche nella Legge n. 74/2025, è stato introdotto l’art. 3-bis, che ha riscritto le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza. Detto articolo subordina e limita la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e alla produzione di documentazione aggiuntiva.

    Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis richiede una verifica documentale della linea di discendenza e della continuità dello status civitatis.

    La richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis può avvenire:

    • Per via amministrativa: presso il competente Consolato italiano all’estero o presso il Comune italiano di residenza;
    • Per via giudiziale: principalmente nei casi di riconoscimento della cittadinanza per linea materna e nei casi di comprovata inefficienza consolare.

    L’art. 4 della Legge n. 91/1992 disciplina alcune ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Particolare rilievo assume l’art. 4, comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 74/2025, relativo ai figli di genitori cittadini italiani per nascita.

    In presenza dei requisiti previsti, la cittadinanza può essere acquisita mediante una specifica dichiarazione resa dai genitori o dal tutore.

    Cittadinanza italiana per matrimonio

    Ai sensi dell’art. 5 della legge di cittadinanza n. 92 del 1991, il cittadino straniero può richiedere la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio o unione civile con un cittadino italiano.

    I requisiti richiesti variano in base alla residenza del richiedente e alla presenza o meno di figli:

    • Residenza in Italia: il coniuge o il partner in un’unione civile di un cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni e possiede un permesso di soggiorno in corso di validità può fare domanda dopo 2 anni dalla data del matrimonio o dell’unione civile. In presenza di figli, anche adottivi, il termine è ridotto a 1 anno.
    • Residenza all’estero: per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana, il richiedente deve essere sposato o unito civilmente con un cittadino italiano da almeno 3 anni e il coniuge italiano deve essere registrato presso l’A.I.R.E. In presenza di figli, anche adottivi, tale termine è ridotto a 18 mesi.

    In entrambi i casi, la cittadinanza per matrimonio o unione civile può essere richiesta solo se la coppia è ancora sposata o unita civilmente e il legame è ancora in vigore, senza che sia intervenuto lo scioglimento del vincolo, al momento della decisione.

    Il possesso di ulteriori requisiti, come ad esempio la conoscenza della lingua italiana e l’assenza di precedenti penali, risulta fondamentale per la presentazione e il buon esito della richiesta.

    Le domande per la cittadinanza italiana per matrimonio possono essere presentate solo online tramite un apposito portale web gestito dal Ministero dell’Interno. La corretta preparazione della documentazione richiesta e il corretto invio della domanda tramite il portale web dedicato sono fondamentali per il buon esito della pratica.

    L’avvocato potrà assistervi nell’intero processo, che comprende:

    • Prima valutazione della pratica e verifica del possesso dei requisiti richiesti;
    • Preparazione e traduzione dei documenti richiesti;
    • Reperimento dei documenti mancanti;
    • Deposito della domanda.

    L’assistenza dell’avvocato garantirà la possibilità di continuo confronto e analisi circa l’andamento della pratica, nonché la possibilità di dialogo con le competenti autorità italiane fino all’ottenimento della cittadinanza.

    Cittadinanza italiana per residenza

    Secondo la Legge 5 febbraio 1991, la cittadinanza italiana può essere concessa anche nei casi di naturalizzazione, ossia cittadinanza per residenza, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.

    Le persone che risiedono legalmente in Italia da un certo numero di anni possono ottenere la cittadinanza. Il termine per la presentazione della domanda varia a seconda del luogo di nascita, della cittadinanza dei genitori o dei nonni, della nazionalità e della durata della residenza legale in Italia.

    Solitamente, le domande di cittadinanza per residenza possono essere presentate dopo 10 anni di residenza legale sul territorio dello Stato. Tale termine viene ridotto nei seguenti casi:

    • 2 anni di residenza legale: per chi ha genitori o nonni cittadini italiani per nascita;
    • 3 anni di residenza legale: per lo straniero nato in Italia;
    • 4 anni di residenza legale: per i cittadini dell’Unione europea;
    • 5 anni di residenza legale: per apolidi o rifugiati, nonché per stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.

    Nessun periodo di residenza è richiesto invece per gli stranieri che abbiano lavorato per lo Stato italiano per almeno 5 anni, anche all’estero.

    Il possesso di ulteriori requisiti, come il reddito, la conoscenza della lingua italiana, l’assenza di precedenti penali e la continuità della residenza, risulta fondamentale per la presentazione e il buon esito della richiesta.

    Le domande per la cittadinanza italiana per residenza possono essere presentate solo online tramite un apposito portale web gestito dal Ministero dell’Interno. La corretta preparazione della documentazione richiesta e il corretto invio della domanda tramite il portale web dedicato sono fondamentali per il buon esito della pratica.

    L’avvocato potrà assistervi nell’intero processo, che comprende:

    • Prima valutazione della pratica e verifica del possesso dei requisiti richiesti;
    • Preparazione e traduzione dei documenti richiesti;
    • Reperimento dei documenti mancanti;
    • Deposito della domanda.

    L’assistenza dell’avvocato garantirà la possibilità di continuo confronto e analisi circa l’andamento della pratica, nonché la possibilità di dialogo con le competenti autorità italiane fino all’ottenimento della cittadinanza.

    Riacquisire la cittadinanza italiana

    I casi di riacquisto della cittadinanza italiana sono regolati dagli artt. 13 e 17 della Legge n. 91/1992.

    I cittadini italiani che hanno perso la cittadinanza italiana in ragione dell’acquisto di un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992 possono riacquistarla in presenza di specifici requisiti.

    Ai sensi dell’art. 13 della Legge 91/1992, coloro che hanno perso la cittadinanza italiana possono riacquistarla:

    • Se dichiarano di volerla riacquistare e hanno stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
    • Dopo un anno dalla data in cui abbiano stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

    La procedura di riacquisto volontario prevista dall’art. 13, comma 1, lettera c, della Legge 91/1992 prevede una dichiarazione da effettuarsi innanzi al Console oppure innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. Nel primo caso sarà necessario registrare la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione, mentre nel secondo caso la residenza è un presupposto imprescindibile per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto.

    Procedura straordinaria di riacquisto

    Ai sensi dell’art. 17 della Legge 91/1992, chi ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’art. 8, numeri 1 e 2, o dell’art. 12 della Legge 555/1912 può riacquistarla tramite dichiarazione di volontà presentata alla competente autorità consolare:

    • Se è nato in Italia; oppure
    • Se è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima dell’entrata in vigore della Legge 91/1992, quindi prima del 16 agosto 1992.

    L’art. 17 disciplina una procedura temporanea e straordinaria di riacquisto della cittadinanza a favore delle suddette categorie di ex cittadini. Le dichiarazioni devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

    I figli minori di chi richiede di riacquistare la cittadinanza italiana possono essere coinvolti nell’intero processo di riacquisto a condizione che siano residenti in Italia con il genitore richiedente.

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